| TITOLO I SCOPI, FINALITA', OBIETTIVI. Art. 1 S.I.A.M. Sindacato Italiano Artisti della Musica Il S.I.A.M. - Sindacato Italiano Artisti della Musica - è una organizzazione sindacale nazionale degli Artisti della musica, uomini e donne, che operano, con contratto di lavoro di tipo intermittente, nel campo delle professioni artistiche in tutti i generi e le forme di espressione musicale. Organizza gli artisti che indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica o fede religiosa accettando e praticando i principi del presente Statuto, considerano la fedeltà alla libertà e alla democrazia, fondamento del proprio lavoro. Il S.I.A.M. è affiliato al Sindacato Lavoratori della Comunicazione SLC-CGIL. Regole e comportamenti della affiliazione sono quelli indicati dal Titolo III del presente Statuto. Art. 2 Gli Scopi Scopi del S.I.A.M. sono: a) la difesa degli interessi economici, professionali e morali di tutti gli artisti, uomini e donne, occupati, disoccupati, pensionati, e il miglioramento delle loro condizioni di lavoro e di vita; b) la creazione di un sistema previdenziale adeguato alla realtà della categoria, in grado di garantire una vecchiaia dignitosa; c) il raggiungimento di un sistema di sicurezza sociale relativamente a malattia, invalidità, infortunio, disoccupazione, maternità e paternità; d) la protezione della salute e dell'integrità psicofisica e la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni; e) l'eliminazione del lavoro nero e dell'evasione contributiva; f) la tutela della condizioni socio-economiche degli artisti anche attraverso la contrattazione collettiva; g) la promozione del settore della produzione ed esecuzione musicale; h) l'attivazione di politiche di Pari Opportunità tra donne e uomini; i) la difesa e l'estensione del diritto d'autore e del diritto connesso all'esecuzione, all'improvvisazione e all'arrangiamento; l) l'affermazione di poteri di intervento nei posti di lavoro e nei confronti delle Istituzioni e di tutti i soggetti economici e morali coinvolti nella produzione e nella diffusione della musica; m) la libera circolazione degli artisti e delle produzioni musicali in ambito nazionale ed internazionale; n) la promozione della musica dal vivo, anche attraverso il sostegno a politiche finalizzate all'ampliamento degli spazi idonei; o) la diffusione della cultura musicale e dell'attività musicale nel Paese e in particolare nelle scuole e sul territorio; p) il sostegno ad una didattica aperta a tutte le forme espressive. Art. 3 Azione sindacale Gli scopi di cui all'Art. 2 verranno realizzati mediante: a) la contrattazione collettiva di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro nonché delle condizioni professionali e sociali su scala nazionale, locale, aziendale; b) l'azione presso enti assicurativi per una maggiore tutela degli artisti in caso di malattia, invalidità, infortunio, disoccupazione, maternità e paternità; c) il consolidamento e l'estensione dei diritti di informazione e dei poteri di intervento sul settore; d) la presenza, dove prevista, nelle articolazioni istituzionali dello Stato; e) la promozione di una politica attiva nell'avviamento al lavoro, nel collocamento, nella formazione professionale; f) la sollecitazione di provvedimenti legislativi a favore del settore e delle strutture in cui il lavoro si svolge; g) la promozione di centri di documentazione che siano insieme memoria storica e strumento continuo di conoscenza, di aggiornamento e di confronto; h) l'organizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti culturali e professionali, di convegni, conferenze, dibattiti, rassegne atti ad approfondire i problemi inerenti la produzione culturale, la condizione dell'artista e il lavoro nel settore musicale; i) l'organizzazione di seminari e corsi di formazione e riqualificazione professionale; j) il rafforzamento del rapporto con gli altri lavoratori e lavoratrici e le organizzazioni sindacali che li rappresentano; k) le relazioni con le altre associazioni culturali e professionali del settore; l) le relazioni internazionali e l'affiliazione alle organizzazioni internazionali, la partecipazione ai dibattiti, alle conferenze, ai seminari internazionali; m) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla funzione formativa della musica n) lo studio, l'analisi e la valorizzazione dei diversi profili professionali presenti nel settore. Art. 4 Unità Sindacale Il S.I.A.M. considera fondamentale il conseguimento dell'unità sindacale, come fattore determinante di rafforzamento complessivo del Sindacato, del suo ruolo e del suo potere contrattuale. Il S.I.A.M., tramite la SLC, si rapporta con la CGIL e con i momenti unitari dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Informazione e dello Spettacolo CGIL-CISL-UIL,coerentemente con quanto affermato nell'Art. 5 del presente Statuto. Art. 5 Autonomia Il S.I.A.M. elabora la sua linea di politica sindacale e culturale e afferma la propria piena autonomia di giudizio e di comportamento nei confronti delle istituzioni, dei governi e dei partiti. TITOLO II STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL S.I.A.M. Art. 6 Ordinamento interno L'ordinamento interno del S.I.A.M. è fondato sul principio della più ampia democrazia, principio che contraddistingue le seguenti norme fondamentali: a) l'iscrizione al S.I.A.M. è volontaria e si realizza con la tessera SILM SLC CGIL, distribuita da una delle strutture S.I.A.M. La tessera dà diritto ad usufruire dei servizi offerti dalla SLC/CGIL e dal S.I.A.M. L'ammissione è condizionata: - allo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito del settore o al possesso della qualifica professionale conseguita nelle scuole, nelle accademie riconosciute dallo Stato e da Enti Locali, da percorsi formativi qualificati da organici piani di insegnamento e docenti professionalmente riconosciuti; - all'accettazione del presente Statuto; - alla corresponsione della contribuzione sindacale, che avverrà nelle modalità stabilite dagli Organismi Direttivi. Tale sottoscrizione è revocabile da parte dell'iscritto in qualsiasi momento attraverso comunicazione scritta; b) ogni iscritto partecipa in uguaglianza di diritti con altri iscritti, personalmente o a mezzo di delegati, alla formazione delle deliberazioni del Sindacato e delle istanze superiori; ogni iscritto è eleggibile alle cariche direttive; c) è garantita a tutti gli iscritti e le iscritte la piena libertà di espressione sulle questioni in discussione, la manifestazione anche pubblica di eventuali diverse posizioni sulle decisioni prese, il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e della fede religiosa di ciascuno. I componenti degli organi direttivi sono peraltro tenuti, nelle fasi operative, a rispettare le decisioni prese dagli organismi competenti; d) tutte le cariche direttive sono elettive; le elezioni degli organi dirigenti devono essere rinnovate entro i periodi di tempo stabiliti dal presente Statuto e le vacanze che si verificassero negli organi dirigenti, tra un congresso e l'altro, la cui elezione è di competenza del congresso, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi; e) sono ammesse alle elezioni congressuali le liste di candidati presentate o sostenute da almeno il 10% degli iscritti all'organizzazione; f) nelle liste e negli organismi deve essere garantita la diversità di genere; g) le decisioni dei congressi e di tutti gli organi direttivi sono prese a maggioranza; h) ogni iscritto al S.I.A.M. ha il diritto di concorrere ad esprimere, anche attraverso la concertazione delle iniziative, posizioni collettive di minoranza o di maggioranza, alle quali possa riferirsi anche la formazione di gruppi dirigenti. Art. 7 Organismi del S.I.A.M. Sono organismi direttivi ed esecutivi del S.I.A.M.: a) il Congresso, b) il Comitato Direttivo c) la Segreteria Nazionale. Art. 8 Congresso Il Congresso è il massimo organismo deliberante del S.I.A.M. I compiti del Congresso sono: 1. Determinare gli orientamenti generali del S.I.A.M.. 2. Eleggere il Comitato Direttivo. 3. Eleggere il Collegio dei Sindaci. 4. Eleggere il Comitato di garanzia. Solo al Congresso compete deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla affiliazione a organizzazioni nazionali ed internazionali, sullo scioglimento del S.I.A.M.; tali decisioni saranno valide se prese a maggioranza dei 3/4 dei votanti. Il Congresso viene convocato almeno ogni 4 anni ed ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno il 25% degli iscritti. Il regolamento congressuale viene emanato dal Comitato Direttivo almeno 60 giorni prima della data del Congresso. Il Comitato Direttivo, assieme alla data del Congresso farà conoscere a tutti gli iscritti le tematiche o le tesi congressuali. Le comunicazioni di cui sopra saranno trasmesse agli iscritti e alle iscritte tramite circolare inviata per posta o attraverso i bollettini di informazione, attraverso i mensili di informazione o attraverso internet; la data del Congresso, le tematiche o le tesi congressuali, potranno essere comunicate anche durante le assemblee territoriali, convocate almeno 60 giorni prima della data del Congresso. La convocazione dovrà indicare la data del Congresso, il regolamento congressuale, l'ordine dei lavori proposto dal Comitato Direttivo. Il Congresso delibera sull'ordine dei lavori. Al Congresso del S.I.A.M. possono partecipare, con diritto di voto, tutti gli iscritti in regola con le quote annue di iscrizione, ai sensi dell'Art. 6. La possibilità di partecipazione di tutti gli iscritti e iscritte verrà assicurata aprendo tutti i Congressi territoriali a tutti gli iscritti con piena titolarità di diritti e di doveri. I Congressi territoriali eleggeranno i delegati al Congresso Nazionale nella quantità indicata dal regolamento congressuale e capace di assicurare una presenza proporzionale al numero di iscritti di ogni territorio e una adeguata rappresentanza di genere. Il Congresso Nazionale si potrà articolare su sedi aperte a tutti gli iscritti ed agli invitati, così da garantire il massimo di partecipazione e di dibattito, e su sedute riservate ai soli delegati eletti nei Congressi Regionali i quali saranno i soli abilitati a presentare emendamenti, votare le proposte ed eleggere gli organismi dirigenti. Art. 9 Comitato Direttivo Il Comitato Direttivo del S.I.A.M. è il massimo organismo di direzione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso. Viene eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti tenendo conto della consistenza organizzativa del S.I.A.M. nei vari territori ed è convocato dalla Segreteria Nazionale di norma almeno ogni 4 mesi; inoltre ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da un quarto dei suoi componenti nonché nell'imminenza della presentazione di piattaforme rivendicative per la stipula di accordi e/o contratti collettivi nazionali di lavoro. Ogni componente del Comitato Direttivo ha diritto a partecipare a qualsiasi Congresso o riunione delle strutture regionali e prendere la parola. Il Comitato Direttivo può articolarsi in Commissioni permanenti con funzioni di elaborazione di proposte e di iniziative nell'ambito degli indirizzi e delle scelte stabilite dal Congresso e dal Comitato Direttivo. Nell'ambito del Congresso, il Comitato Direttivo nomina la Segreteria Nazionale e nomina altresì, all'interno dei componenti della Segreteria Nazionale, il Segretario Generale. Art. 10 Segreteria Nazionale La Segreteria Nazionale è l'organismo di direzione operativa ed esecutiva del S.I.A.M. e risponde della propria attività al Comitato Direttivo. E' eletta dal Comitato Direttivo. Si riunisce almeno una volta al mese e su richiesta di un quarto dei suoi componenti. La Segreteria Nazionale attua le decisioni del direttivo, assume la direzione quotidiana del S.I.A.M. e delibera su tutte le questioni che rivestono carattere d'urgenza; nomina eventuali collaboratori e ne fissa le retribuzioni secondo i criteri stabiliti dal Comitato Direttivo; è responsabile delle pubblicazioni del S.I.A.M. Art. 11 Presidenza La Presidenza è un organismo rappresentativo e onorifico del S.I.A.M. è nominata dal Comitato Direttivo Nazionale a maggioranza qualificata dei due terzi. Non può avere più di tre componenti e la nomina deve corrispondere a criteri di rappresentatività e di prestigio sia professionale sia rispetto alla differenza di genere. Svolge funzione esclusiva di rappresentanza esterna del Sindacato, agisce nell'ambito delle linee politiche e sindacali decise dal Direttivo, dalla Segreteria Nazionale, dal Congresso. Non ha compiti esecutivi. Art. 12 Articolazione territoriale IL S.I.A.M. costituirà proprie strutture nelle regioni e/o nei territori ove esiste una sufficiente presenza di iscritte e iscritti. Le strutture saranno aperte a tutti gli addetti iscritti o non iscritti al S.I.A.M. I S.I.A.M. regionali, assieme alle SLC territoriali forniranno a tutti gli iscritti l'assistenza sindacale necessaria. Le sedi S.I.A.M. saranno di norma presso le corrispondenti sedi SLC . Ogni S.I.A.M. territoriale avrà un suo Direttivo che sarà eletto ogni 4 anni dal Congresso territoriale al quale potranno partecipare tutti gli iscritti in regola. Il Direttivo Regionale e/o territoriale eleggerà il Segretario Generale e la Segreteria. Ogni S.I.A.M. è una struttura giuridicamente autonoma. In tal senso il Comitato Direttivo Regionale nominerà un amministratore, un Collegio dei Sindaci revisori e un Comitato di Garanzia. Art. 13 S.I.A.M. - Struttura Nazionale Ha il compito di coordinare l'attività sindacale sul territorio nazionale e non risponderà delle obbligazioni assunte dai S.I.A.M. territoriali. Art. 14 Contributi sindacali e solidarietà IL S.I.A.M. Nazionale e i S.I.A.M. territoriali in cui esso si articola, si finanziano attraverso il contributo degli iscritti e delle iscritte. Ciò può avvenire, oltre che attraverso le tessere, con la firma, da parte degli iscritti, della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuione, col contributo mensile raccolto dai collettori, con sottoscrizione autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture S.I.A.M. che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori e mediante il versamento degli importi dei gettoni di presenza ricevuti per compiti di rappresentanza in organismi pubblici. La contribuzione sindacale è stabilita con criteri di uniformità per tutto il territorio nazionale e di proporzionalità rispetto alle retribuzioni percepite. Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutto il S.I.A.M. e sono sottoposte alla normativa generale del finanziamento e dei riparti. I riparti devono essere effettuati in modo automatico al fine di garantire la regolarità di finanziamento alle strutture. La normativa generale sul finanziamento e sui riparti è stabilita dal Comitato direttivo del S.I.A.M. Ai fini dello sviluppo e del sostegno di determinate strutture sindacali, la normativa stabilisce misure di solidarietà e strumenti di riequilibrio finanziario per permettere condizioni di attività e di lavoro uniformi sul piano nazionale. Il S.I.A.M. può avvalersi anche di donazioni, purché non compromettano la sua autonomia politica e sindacale. Art. 15 Attività amministrativa e Collegio dei Sindaci 1. Il S.I.A.M. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve di capitale, durante la vita dell'associazione salvo diverse disposizioni legislative. 2. Il patrimonio del S.I.A.M., in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto dall'Art.3, comma 190, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662. 3. La quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione. 4. L'attività amministrativa del S.I.A.M., ai vari livelli, deve basarsi su una politica delle spese e delle entrate correlata alle esigenze e alle possibilità finanziarie di ciascuna struttura, e su una tenuta contabile tecnicamente efficiente basata su criteri di chiarezza, trasparenza e documentazione. A questo fine devono essere osservate le seguenti norme: a. elezione, da parte del Congresso, di un Collegio dei Sindaci revisori composto di almeno 3 componenti; b. compilazione annuale, da parte della Segreteria nazionale, del bilancio finanziario composto dal conto economico consuntivo, dal conto patrimoniale e dal bilancio di previsione per l'anno successivo; c. il bilancio finanziario deve essere automaticamente accompagnato da una relazione del Collego dei Sindaci revisori. Il Collegio dei Sindaci revisori deve controllare periodicamente l'andamento amministrativo e verificare la regolarità delle scritture e dei documenti contabili; d. il Collegio dei Sindaci revisori presenta una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente fra un Congresso e l'altro; e. ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci revisori delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo; f. i bilanci e i rendiconti finanziari devono essere annualmente presentati dalla Segreteria Nazionale e dagli amministratori territoriali rispettivamente al Direttivo Nazionale e ai Direttivi Territoriali. TITOLO III RAPPORTO DI AFFILIAZIONE Art. 16 Rapporto di affiliazione con SLC-CGIL a) la struttura organizzativa, la composizione, i compiti e le modalità di elezione degli organi direttivi del S.I.A.M. sono determinati dal proprio Statuto in armonia con i principi e le finalità dello Statuto della SLC e di quello della CGIL; b) l'affiliazione comporta che lo Statuto del S.I.A.M. non contenga disposizioni in contrasto con quelle degli Statuti SLC e della CGIL; c) la SLC e il S.I.A.M. parteciperanno di diritto ai rispettivi Congressi con un numero di delegati che sarà fissato congiuntamente di volta in volta dai rispettivi regolamenti congressuali; d) il Congresso della SLC assicurerà che nel proprio organismo dirigente congressuale vengano eletti i rappresentanti del S.I.A.M. i quali saranno componenti del Comitato Direttivo con piena titolarità di diritti e doveri; e) il S.I.A.M. elabora le sue proposte e le piattaforme contrattuali e le confronta con gli organi dirigenziali della SLC. Sarà comunque il Direttivo del S.I.A.M. la sede abilitata ad approvare queste scelte e queste linee; f) conseguentemente sarà il S.I.A.M. il soggetto titolare della gestione di queste politiche e l'agente contrattuale e negoziale di fronte alle controparti; g) i rapporti tra la SLC e il S.I.A.M. si esplicheranno attraverso incontri congiunti tra i rispettivi organi esecutivi; h) qualora su particolari e delicati problemi legati a grandi opzioni strategiche e democratiche, tra il S.I.A.M. e la SLC si verificassero valutazioni profondamente diversificate, si ricorrerà alla CGIL al fine di espletare tutte le possibilità di composizione unitaria. Qualora questo non risultasse possibile le due organizzazioni potranno rivedere lo stesso rapporto di affiliazione e gli obblighi che questo comporta; i) le strutture SLC territoriali opereranno per far sorgere o sviluppare i S.I.A.M. regionali, garantendo ad essi l'utilizzo della sede e dei servizi della SLC; j) il S.I.A.M. e la SLC , ad ogni livello, valuteranno la possibilità di unificare alcuni loro settori operativi (organizzazione, legale, stampa, assistenza, formazione, coordinamento femminile, ecc.); k) fermi restando questi rapporti di affiliazione, il S.I.A.M. sarà presente in forma autonoma, ove possibile, nelle Commissioni e nelle strutture pubbliche e private, sia nazionali che internazionali, che ne prevedono la partecipazione; l) la designazione sarà fatta, a seconda delle esigenze, sempre decidendo congiuntamente; m) il Segretario Generale del S.I.A.M. rappresenta legalmente il S.I.A.M. stesso di fronte a terzi ed in sede di giudizio. In caso di impedimenti o di assenza, il Segretario Generale può delegare tale rappresentanza ad altro componente la Segreteria. TITOLO IV REGOLAMENTAZIONE INTERNA Art. 17 Azioni disciplinari Valgono in materia le norme dello Statuto della CGIL. Art. 18 Sospensione cautelare In casi di particolare gravità l'organismo direttivo competente può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta e dall'esercizio delle facoltà di iscritto per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione in prima istanza. La sospensione cautelativa va comunque adottata nei confronti degli iscritti imputati di reati gravi, stabilendo nel contempo le scadenze relative alla sua cessazione. Art. 19 Ricorso contro i provvedimenti disciplinari E' facoltà dell'iscritto colpito dai provvedimenti disciplinari presentare ricorso al Comitato di Garanzia di seconda istanza. Art. 20 Comitati di garanzia I Comitati di Garanzia costituiscono la struttura di giurisdizione disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione in base all'articolo 17, nei confronti delle iscritte/iscritti al S.I.A.M. Ogni iscritto ha diritto a due livelli di giudizio. Il Comitato di Garanzia è costituito nella struttura nazionale e nei S.I.A.M. territoriali e i suoi componenti vengono eletti dal Congresso Nazionale e dai rispettivi Congressi Regionali. Il Comitato di Garanzia Nazionale, composto da quattro componenti effettivi e altrettanti supplenti, è seconda istanza di quelli Regionali, di cui vara il Regolamento. Compito del Comitato di Garanzia Nazionale è quello di pronunciarsi in merito ai ricorsi presentati. L'appartenenza al Comitato di Garanzia è incompatibile con incarichi esecutivi dello stesso livello. Il Comitato elegge al proprio interno una Presidenza cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Comitato stesso. Il Comitato di Garanzia redige una relazione comunicando i risultati dell'istruttoria all'iscritto/a e al Comitato di Garanzia Nazionale. In caso di ricorso, il Comitato di Garanzia Nazionale redigerà la relazione sul ricorso e la comunicherà all'interessato e al Comitato di prima istanza. Art. 21 Posizioni di organismi direttivi incompatibili con l'appartenenza al S.I.A.M. Qualora un organismo direttivo del S.I.A.M. assuma e confermi posizioni che siano incompatibili con l'appartenenza al S.I.A.M. perché in contrasto con i principi fondamentali definiti dallo Statuto, particolarmente nell'Art.1, il Comitato Direttivo Nazionale del S.I.A.M. ha facoltà di decidere, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento di detto organismo direttivo e la convocazione di un Congresso straordinario della struttura interessata, per l'elezione di un nuovo organismo direttivo. Nella delibera del Comitato Direttivo del S.I.A.M. dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento, nonché la composizione del Comitato provvisoriamente incaricato a sostituire l'organismo disciolto e ad organizzare l'Assemblea.
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